Art. 5.
(Licenziamento collettivo).

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge si applicano anche al licenziamento per riduzione del personale previsto dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. In tale caso, l'indennità di licenziamento si riduce di un importo pari alla retribuzione lorda percepita dal lavoratore durante la procedura di esame congiunto in sede sindacale e amministrativa, di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del citato articolo 4 della legge n. 223 del 1991, e successive modificazioni, e di un ulteriore importo pari al contributo eventualmente dovuto dall'imprenditore all'istituto previdenziale a norma dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della medesima legge n. 223 del 1991, e successive modificazioni.